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Rubrica Lavoro
Voce N° 08
Aggiornato al 29.07.2026
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Congedo parentale 2026: fino a tre mesi possono essere indennizzati all'80%

Alla coppia spettano nove mesi indennizzati. Fino a tre possono salire dal 30 all'80%, ma solo se presi dai mesi non trasferibili ed entro il sesto anno di vita del figlio.

Illustrazione in bicromia
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Lavoro

Il congedo parentale è il periodo di astensione facoltativa dal lavoro che i genitori possono utilizzare dopo il congedo obbligatorio. Quanto viene pagato dipende da quale mese si sta usando, da quale dei due genitori lo usa e, per la quota più alta, dall'età del figlio.

Come si dividono i nove mesi

Alla coppia spettano complessivamente nove mesi coperti da indennità INPS, utilizzabili fino al quattordicesimo anno di età del figlio. La ripartizione è stabilita dalla norma:

  • tre mesi spettano alla madre e non sono trasferibili al padre;
  • tre mesi spettano al padre e non sono trasferibili alla madre;
  • tre mesi ulteriori possono essere utilizzati da entrambi, nella ripartizione che preferiscono.

I mesi non trasferibili funzionano come suggerisce il nome: se un genitore non li utilizza, non passano all'altro e vanno persi.

L'indennità maggiorata non aggiunge mesi

Le leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025 non hanno aggiunto mesi di congedo indennizzato. Hanno disposto l'aumento dell'indennità dal 30 all'80 per cento della retribuzione, per un massimo di tre mesi per coppia genitoriale.

Fino a tre mesi possono essere pagati all'80 per cento. Non si tratta automaticamente dei primi tre mesi utilizzati.

Due condizioni delimitano la maggiorazione.

  • L'indennità elevata è riconoscibile solo nell'ambito dei sei mesi non trasferibili, tre per ciascun genitore. I tre mesi condivisibili restano al 30 per cento.
  • I mesi devono essere fruiti entro i sei anni di vita del minore, o entro sei anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Quanti mesi all'80 per cento spettano davvero

Il numero di mensilità maggiorate, una, due o tre, non è uguale per tutti: dipende dalle date. Rilevano la conclusione del congedo obbligatorio di maternità o paternità e, per le adozioni e gli affidamenti, l'ingresso del minore in famiglia.

La ragione è che la maggiorazione è stata costruita per stratificazioni successive: la legge di bilancio 2023 ha elevato una prima mensilità, quella per il 2024 ne ha aggiunta una seconda, e quella per il 2025 ha portato all'80 per cento sia la seconda sia la terza. Chi ha concluso il congedo obbligatorio prima delle date di riferimento rientra quindi in una configurazione meno favorevole.

È l'aspetto su cui conviene non fare stime personali. La verifica della propria posizione si fa sul portale INPS o tramite un patronato, prima di programmare i periodi.

Gli altri mesi indennizzati

PeriodoIndennitàEntro
Fino a 3 mesi, dai soli mesi non trasferibili80 %6 anni
Restanti mesi entro i nove30 %14 anni
Decimo e undicesimo mesenon indennizzatisalvo reddito basso

I mesi che non rientrano nella maggiorazione sono indennizzati al 30 per cento della retribuzione e possono essere utilizzati da entrambi i genitori fino ai 14 anni del figlio. Il salto tra 80 e 30 per cento è netto, e conviene conoscerlo prima di programmare periodi lunghi.

Il decimo e l'undicesimo mese non sono indennizzati, salvo il caso in cui il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo di pensione, pari a 611,85 euro mensili per l'anno in corso. Restano comunque periodi di astensione tutelati, anche quando non retribuiti.

Le mensilità maggiorate spettano anche al genitore solo.

Come si calcola l'indennità

La base di calcolo è la retribuzione media giornaliera del mese precedente l'inizio del congedo, comprensiva degli elementi fissi della retribuzione. Su quel valore lordo l'INPS applica l'aliquota spettante, 80 o 30 per cento a seconda del periodo.

Poiché la base è il mese precedente, una mensilità con voci variabili particolarmente basse o alte incide sull'importo. Vale la pena verificare la busta paga di riferimento prima di fissare la data di inizio.

La domanda

La domanda si presenta all'INPS in via telematica prima dell'inizio del periodo di congedo, e va comunicata anche al datore di lavoro secondo i termini di preavviso previsti dal contratto applicato.

I periodi possono essere frazionati a giorni e, quando la contrattazione collettiva lo prevede, anche a ore. Il frazionamento non cambia il totale spettante, ma incide sul modo in cui i giorni vengono conteggiati: conviene verificare le regole del proprio CCNL prima di scegliere la modalità.

Questo articolo ha finalità esclusivamente informative. Non costituisce consulenza legale, fiscale, previdenziale o finanziaria, non rappresenta un ente pubblico e non è una comunicazione ufficiale di INPS, di un Comune o di altra amministrazione. Importi, requisiti, soglie e scadenze citati si riferiscono alla data indicata e possono cambiare. Verifica sempre le informazioni sui canali ufficiali prima di qualsiasi domanda o adempimento.

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