La NASpI è l'indennità mensile riconosciuta a chi perde involontariamente il lavoro. Importo e durata non sono fissi: dipendono dalla retribuzione degli ultimi anni e dai contributi versati.
Quanto spetta
L'indennità è pari al 75 per cento della retribuzione media mensile quando questa non supera una soglia di riferimento, fissata per il 2026 a 1.456,72 euro. Oltre quella soglia, alla quota eccedente si applica una percentuale aggiuntiva ridotta.
In ogni caso l'importo non può superare il massimale mensile, che per il 2026 è di 1.584,70 euro lordi. Si tratta di un importo lordo: sull'indennità si applica la tassazione ordinaria.
| Voce | Valore 2026 |
|---|---|
| Massimale mensile lordo | 1.584,70 € |
| Soglia per il calcolo al 75 % | 1.456,72 € |
| Durata massima | 24 mesi |
Per quanto tempo
La NASpI viene riconosciuta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti negli ultimi quattro anni, con un tetto di 24 mesi, cioè 104 settimane.
Chi ha lavorato in modo discontinuo ottiene quindi una durata più breve, anche a parità di ultima retribuzione. È il motivo per cui due persone licenziate lo stesso giorno possono avere diritto a periodi molto diversi.
I requisiti
- stato di disoccupazione involontario, quindi non dimissioni volontarie salvo i casi previsti;
- almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni.
La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro non è un adempimento separato da svolgere prima: è la domanda di NASpI stessa a valere come DID. La sottoscrizione del patto di servizio personalizzato presso il centro per l'impiego è invece un obbligo successivo, che condiziona la prosecuzione dell'indennità ma non l'accesso.
Le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale in sede protetta rientrano tra le eccezioni che mantengono il diritto.
La regola che può bloccare l'accesso dopo delle dimissioni
Chi si è dimesso da un tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti deve avere 13 settimane di contributi maturate dopo quelle dimissioni.
Per gli stati di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025 si applica un requisito contributivo aggiuntivo. Se nei 12 mesi che precedono la disoccupazione involontaria per cui si chiede la NASpI il richiedente ha cessato volontariamente un rapporto a tempo indeterminato, deve possedere almeno 13 settimane di contribuzione nell'arco compreso tra la cessazione volontaria e quella involontaria.
È una condizione che colpisce chi cambia lavoro dimettendosi e poi perde il nuovo impiego dopo poche settimane. Sono esclusi dal requisito aggiuntivo i casi di dimissioni per giusta causa, le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità o paternità e la risoluzione ai sensi dell'articolo 7 della legge 604/1966.
La riduzione progressiva
Dal sesto mese l'importo cala del 3 per cento ogni mese.
Il meccanismo, chiamato décalage, riduce l'indennità del 3 per cento mensile a partire dal sesto mese di fruizione. Per chi alla data della domanda ha più di 55 anni la riduzione parte invece dall'ottavo mese.
L'effetto si accumula: su una fruizione lunga, l'importo degli ultimi mesi è sensibilmente inferiore a quello iniziale. Conviene tenerne conto nella pianificazione, perché la cifra del primo mese non rappresenta la media del periodo.
I termini di domanda
La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Presentata entro l'ottavo giorno, l'indennità decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione; oltre, decorre dal giorno successivo alla domanda.
Ritardare la presentazione significa quindi perdere giornate di indennità, e oltre i 68 giorni il diritto decade. È l'adempimento su cui conviene non attendere.
Se si torna a lavorare
Trovare un impiego durante la fruizione non comporta necessariamente la perdita dell'indennità. Le regole distinguono tre casi.
- Nuovo lavoro dipendente con reddito annuo entro la soglia di esenzione: la NASpI è ridotta ma prosegue, a condizione di comunicare il reddito previsto.
- Nuovo lavoro dipendente oltre la soglia: la prestazione decade, salvo il caso di rapporti di durata non superiore a sei mesi, per i quali è prevista la sospensione d'ufficio e la ripresa al termine.
- Attività autonoma: l'indennità prosegue ridotta, previa comunicazione del reddito presunto entro un mese dall'avvio.
Esiste inoltre la possibilità di chiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione delle mensilità residue, per avviare un'attività autonoma o sottoscrivere quote di una cooperativa. In quel caso l'indennità mensile cessa e non è più ripristinabile.
Questo articolo ha finalità esclusivamente informative. Non costituisce consulenza legale, fiscale, previdenziale o finanziaria, non rappresenta un ente pubblico e non è una comunicazione ufficiale di INPS, di un Comune o di altra amministrazione. Importi, requisiti, soglie e scadenze citati si riferiscono alla data indicata e possono cambiare. Verifica sempre le informazioni sui canali ufficiali prima di qualsiasi domanda o adempimento.
